Costituzione società  in Romania per acquistare terreni e partecipare ad appalti comunitari...

   al servizio delle imprese italiane : consulenza fiscale, legale, visure catastali e camerali

Modello RW Unico 2009 
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2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO


Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto
previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:


a) i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti
non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel
corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo vanno
computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero;


b)
gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l’ammontare complessivo
di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta,
risulta superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo
sussiste anche se nel corso dell’anno non siano intervenute movimentazioni.


Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti
non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.


Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi
dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti
correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi
quelli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all’estero, soggetti all’imposta sostitutiva
del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.


Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR;


c) i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività,
se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti,
sia stato superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo
d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in
quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
Si precisa che l’obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque
sia l’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (ad esempio donazione o successione)
e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso
intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati
in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi
di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero
di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all’intero
anno solare.


Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di approvazione.


Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie
o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed
agli altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che
i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari
stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste
dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.


Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non
sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo
le istruzioni ivi fornite.


Si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità,
nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, con ri-
Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW


Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, – in ogni caso compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero)
Immobili all’estero – se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto
– in caso di cessione suscettibile di generare
una plusvalenza imponibile in base all’articolo 67,
comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d’arte – solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi
imponibili in Italia


Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, – in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare
compresi titoli degli enti e organismi internazionali plusvalenze imponibili in base all’articolo 67,
equiparati ai titoli di stato) comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
Polizza di assicurazione sulla vita – qualora il contratto non è concluso per il tramite
e di capitalizzazione contratte con società di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non
assicuratrici non residenti sono pagate attraverso un intermediario italiano
guardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’estero, senza che
ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi
la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare
la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2009 Persone fisiche, il presente modulo
deve essere presentato unitamente a detto modello.


Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2009, il modulo
RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente
al frontespizio del modello UNICO 2009 Persone fisiche debitamente compilato.


Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:


• nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certificati
in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti,
per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all’estero
o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
• nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero
al termine del periodo di imposta;
• nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero
sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti,
attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri
ed attività estere di natura finanziaria.
Nella Sezione I indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
• nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione,
se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata
effettuata l’operazione;
• nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella
“Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
• nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:
1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
• nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE
al FASCICOLO 1;
• nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:
1 se denaro;
2 se altro mezzo;
• nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero”
posta in APPENDICE;
• nella colonna 8, la data dell’operazione;
• nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore
in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2008, sulla base dei valori di cambio riportati
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.
Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria,
distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al
termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE
al FASCICOLO 1;
• nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero”
posta in APPENDICE;
• nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato
in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute
all’estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo
dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
• nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o
di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta.
Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie
o di massa o titoli da, verso e sull’estero, i seguenti dati:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE
al FASCICOLO 1;
• nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;
• nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero” posta in APPENDICE;
• nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
• nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
• nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
• nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
• nella colonna 8, l’importo dell’operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna
9 della Sezione I.
SEZIONE III
TRASFERIMENTI DA,
VERSO E SULL’ESTERO
CHE HANNO
INTERESSATO
GLI INVESTIMENTI
ALL’ESTERO OVVERO
LE ATTIVITÀ ESTERE DI
NATURA FINANZIARIA
NEL CORSO DEL 2008
SEZIONE II
INVESTIMENTI
ALL’ESTERO OVVERO
ATTIVITÀ ESTERE DI
NATURA FINANZIARIA
AL 31/12/2008
SEZIONE I
TRASFERIMENTI DA
O VERSO L’ESTERO
DI DENARO, CERTIFICATI
IN SERIE O DI MASSA
O TITOLI ATTRAVERSO
NON RESIDENTI, PER
CAUSE DIVERSE DAGLI
INVESTIMENTI ESTERI
E DALLE ATTIVITÀ ESTERE
DI NATURA FINANZIARIA
30
Per le operazioni da e verso l’Italia, indicare gli estremi dell’intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa
operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell’art. 1 del D.L.
n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è
intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.
Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento
dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa
o titoli mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di
trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare
complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone
l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare
altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella
apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Notize corriere

Quadro RW di UNICO: cosa cambia?

Nuove misure di contrasto all'evasione fiscale.

Infatti, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, è ora stabilito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti ministeriali, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (e cioè di compilazione del modulo RW di UNICO), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Il giro di vite riguarda anche le sanzioni (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che, nel caso in oggetto sono raddoppiate. Pertanto, il Legislatore vuole punire i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, violando gli obblighi di segnalazione nel modulo RW, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia. E' comunque interessante 'rispolverare' le corrette modalità di utilizzo del predetto modulo RW, ora piò che mai importante per evitare spiacevoli conseguenze in caso di controllo da parte degli organi competenti. La norma che prevede l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, di indicare gli investimenti detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta o le attività estere di natura finanziaria nel modulo RW è l'art. 4, D.L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227). In particolare, il modulo RW che va allegato alla dichiarazione UNICO, deve essere utilizzato per dichiarare i trasferimenti di denaro, titoli e certificati a e verso l'estero nonché gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria eseguiti da soggetti residenti per un importo complessivo superiore a 10.000 euro. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche: - per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri UE nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti e attività; - qualora gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti siano stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione e così via); - nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1, D.L. n. 167/1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi; detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, esiste la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta. Il modulo RW (si fa riferimento al modello UNICO 2009) si compone di tre sezioni: - la Sezione I nella quale indicare i trasferimenti, di ammontare superiore a 10.000 euro, da o verso l'estero, di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria; - la Sezione II in cui vanno riportati gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2008, sempre che siano di importo superiore a 10.000 euro. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni; - la Sezione III, che contiene i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro, anche se al termine del periodo d'imposta non sia detenuto piò nulla. Il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare in quanto riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli. Si pone, infine, l'attenzione sulle sanzioni, previste dall'art. 5, D.L. n. 167/1990, nel caso di mancata presentazione del modulo RW, sanzioni che ora si cumulano a quelle, raddoppiate, di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997. Infatti l'omessa presentazione del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati. In aggiunta è prevista la confisca di beni di corrispondente valore; tale sanzione aggiuntiva, comunque, non trova applicazione in caso di omessa dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero.

Saverio Cinieri
09 luglio 2009(ultima modifica: 10 luglio 2009)

fonte http://www.corriere.it/economia/Speciale_Dichiarazione_dei_redditi/per_saperne_di_piu/916645_badca108-6c9a-11de-864b-00144f02aabc.shtml

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