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Premesso che
la Studio Scocca ha sede in Arad ma opera in Bucarest fornendo agli investitori italiani assistenza logistica, giuridica e fiscale sul territorio rumeno.
Assistiamo gli
imprenditori italiani a prendere la residenza all'estero in
particolare in Romania e Ucraina
Iscrizione all'A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani
Residenti all'Estero)
Chi deve fare l'iscrizione
Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini
italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo
illimitato o comunque superiore a dodici mesi.
Chi non deve fare l'iscrizione
Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.:
- chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni
stagionali
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le
persone con essi conviventi, i quali siano
stati notificati alle
autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n°
804)
Cosa fare
Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato
estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità
consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere
presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione
da consegnare alle autorità consolari all'estero.
Notizie utili
Tutte
le eventuali variazioni anagrafiche ( indirizzo, trasferimento ad altra
Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate
tramite le autorità consolari competenti.
Chi chiede la cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio in Italia deve
presentarsi presso il Comune di nuova residenza
per ottenere certificato fiscale Istanza al Consolato Italiano in Bucarest o
Kiev
1) compili una dichiarazione sostituiva
di dichiarazione o
autocertificazione da presentare all'Ufficio Consolare, con la quale
dichiara sotto la sua responsabilitá civile e penale, di non avere redditi
nello Stato di Residenza AIRE, quindi in Ucraina. L'autocertificazione é
prevista dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n° 445. Infatti
il DPR prevede esattamente l'autocertificazione per, oltre altro: situazione
reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato. Per
non essere ripetitivo, puó trovare altre utili indicazioni e precisazioni
sul sito amico di comuni.it, e in collaborazione anche con il Dr. Sereno
Scolaro, a quest'indirizzo web http://www.comuni.it/autocertificazione/ .
D'altra parte l'autocertificazione dei redditi, é prevista anche per i
pensionati residenti all'estero e pure per gli stranieri;
2) L'ufficio
Consolare p.sso l'Ambasciata Italiana , deve
comunque emettere l'Attestazione di condizione economica, in quanto
soccorre l'art 49 delDPR 200/1967: ''L'autorità
consolare:......può rilasciare attestazioni
concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello
Stato di residenza;.....'' .
L'art. 79 dPR 30/5/2002, n. 115, in materia di istanza al
patrocinio a spese dello Stato prevede, testualmente:
"""1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità,
contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui
si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica,
unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con
specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini,
determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla
data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente
comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità
consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono
tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
"""
Manovra d'Estate: cosa cambia nel Quadro RW di UNICO?
l D.L. n. 78/2009 ha inasprito le sanzioni per gli obblighi
di monitoraggio fiscale. A tal proposito, può essere interessante
«rispolverare» le corrette modalità di utilizzo del modulo RW.
L'art. 12, D.L. n. 78/2009 ha dato nuovo
impulso al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale attuato mediante i
paradisi fiscali (c.d. "Paesi black list" il cui elenco, per le persone
fisiche, è riportato nel D.M. 4 maggio 1999 e, per le Controlled Foreign
Companies - CFC, nel D.M. 21 novembre 2001).
Con la nuova norma, in particolare, si vogliono attuare le intese raggiunte
tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie
detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di
migliorare l'attuale, insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di
scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione
amministrativa tra Stati.
Infatti, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, è ora stabilito
che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti
ministeriali, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in
violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (e cioè di compilazione
del modulo RW di UNICO), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva
la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
Il giro di vite riguarda anche le sanzioni (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che,
nel caso in oggetto sono raddoppiate.
Pertanto, il Legislatore vuole punire i fenomeni di illecito trasferimento
da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le
attività estere di natura finanziaria detenute, violando gli obblighi di
segnalazione nel modulo RW, dalle persone fisiche, dagli enti non
commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5
TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
Va, peraltro, ricordato che la dichiarazione delle attività nel modulo RW
costituisce una delle tre forme di controllo cui sono sottoposti il
trasferimento dei capitali da e verso l'estero. Le altre due sono infatti
rappresentate:
•
dai vincoli al trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori
mobiliari;
•
dalla disciplina delle evidenze bancarie.
E' comunque interessante "rispolverare" le corrette modalità di utilizzo del
predetto modulo RW, ora più che mai importante per evitare spiacevoli
conseguenze in caso di controllo da parte degli organi competenti.
La norma che prevede l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, di
indicare gli investimenti detenuti all'estero al termine del periodo
d'imposta o le attività estere di natura finanziaria nel modulo RW è l'art.
4, D.L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227).
In particolare, il modulo RW che va allegato alla dichiarazione UNICO, deve
essere utilizzato per dichiarare i trasferimenti di denaro, titoli e
certificati a e verso l'estero nonché gli investimenti e le attività estere
di natura finanziaria eseguiti da soggetti residenti per un importo
complessivo superiore a 10.000 euro.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche:
•
per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli
Stati membri UE nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti e
attività;
•
qualora gli investimenti all'estero, le attività estere di natura
finanziaria e i trasferimenti siano stati posti in essere attraverso non
residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli
stessi traggono origine (donazione, successione e così via);
•
nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati
in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità
ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione
delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa
previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli
affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie
e agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1, D.L. n.
167/1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in
qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari
stessi; detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non
abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7, D.Lgs. n.
461/1997.
Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, esiste la presunzione di
fruttuosità , nella misura pari al tasso ufficiale della Banca Centrale
Europea nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai
certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno
che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la
cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Il modulo RW (si fa riferimento al modello UNICO 2009) si compone di tre
sezioni:
•
la Sezione I nella quale indicare i trasferimenti, di ammontare superiore a
10.000 euro, da o verso l'estero, di denaro, certificati in serie o di massa
o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti
esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;
•
la Sezione II in cui vanno riportati gli investimenti all'estero ovvero le
attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2008, sempre che siano
di importo superiore a 10.000 euro. Quest'obbligo sussiste anche se nel
corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
•
la Sezione III, che contiene i trasferimenti da, verso e sull'estero che
hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare
complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo
conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro, anche se
al termine del periodo d'imposta non sia detenuto più nulla.
Il modulo RW deve essere presentato con
riferimento all'intero anno solare in quanto riguarda la rilevazione su base
annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in
serie o di massa o titoli.
Si pone, infine, l'attenzione sulle sanzioni, previste dall'art. 5, D.L. n.
167/1990, nel caso di mancata presentazione del modulo RW, sanzioni che ora
si cumulano a quelle, raddoppiate, di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Infatti l'omessa presentazione del modulo RW è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non
dichiarati. In aggiunta è prevista la confisca di beni di corrispondente
valore; tale sanzione aggiuntiva, comunque, non trova applicazione in caso
di omessa dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e
delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero.
Attenzione
Utile
contributo per la compilazione del Quadro RW
Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione
annuale delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali in
cui devono essere indicati i dati relativi a determinate operazioni con
l'estero, istituito dall'emanazione del DL 28 giugno 1990, n. 167, e
modificato dal DLgs 21 novembre 1997, n. 461, la cui finalità è quella di
assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l'estero e di contenere
l'uso del contante.
Il modulo RW è uno dei quadri della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, società semplici (ed equiparate) ed enti non commerciali in cui
devono essere indicati i dati relativi ai trasferimenti e alle consistenze
dei capitali detenuti all'estero
Guida fiscale per italiani residenti all'
estero
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Convenzione fiscale Italia Romania
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