come prendere al residenza estero romania ucraina
 Costituzione società  in Romania per acquistare terreni e partecipare ad appalti comunitari...

   al servizio delle imprese italiane : consulenza fiscale, legale, visure catastali e camerali

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Residenza in Romania

Premesso che la Studio Scocca  ha sede in Arad ma opera in Bucarest  fornendo agli investitori italiani assistenza logistica, giuridica e fiscale sul territorio rumeno.

Assistiamo gli imprenditori italiani  a prendere la residenza all'estero in particolare in Romania e Ucraina


Iscrizione all'A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

Chi deve fare l'iscrizione

Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi.

Chi non deve fare l'iscrizione

Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.:

  •  chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali
  •  i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano

 stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n° 804)

Cosa fare

Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione da consegnare alle autorità consolari all'estero.

Notizie utili

Tutte le eventuali variazioni anagrafiche ( indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
Chi chiede la cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio in Italia deve presentarsi presso il Comune di nuova residenza

 


per ottenere certificato fiscale Istanza al Consolato Italiano in Bucarest o Kiev


1) compili una dichiarazione sostituiva di dichiarazione o autocertificazione da presentare all'Ufficio Consolare, con la quale dichiara sotto la sua responsabilitá civile e penale, di non avere redditi nello Stato di Residenza AIRE, quindi in Ucraina. L'autocertificazione é prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. Infatti il DPR prevede esattamente l'autocertificazione per, oltre altro: situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato. Per non essere ripetitivo, puó trovare altre utili indicazioni e precisazioni sul sito amico di comuni.it, e in collaborazione anche con il Dr. Sereno Scolaro, a quest'indirizzo web http://www.comuni.it/autocertificazione/ . D'altra parte l'autocertificazione dei redditi, é prevista anche per i pensionati residenti all'estero e pure per gli stranieri; 
2) L'ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata Italiana , deve comunque emettere l'Attestazione di condizione economica, in quanto soccorre l'art 49 delDPR 200/1967: ''L'autorità consolare:......può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;.....'' .

L'art. 79 dPR 30/5/2002, n. 115, in materia di istanza al patrocinio a spese dello Stato prevede, testualmente:
"""1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: 

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; 

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; 

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; 

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. 
"""


Manovra d'Estate: cosa cambia nel Quadro RW di UNICO?

l D.L. n. 78/2009 ha inasprito le sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale. A tal proposito, può essere interessante «rispolverare» le corrette modalità di utilizzo del modulo RW.

L'art. 12, D.L. n. 78/2009 ha dato nuovo impulso al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale attuato mediante i paradisi fiscali (c.d. "Paesi black list" il cui elenco, per le persone fisiche, è riportato nel D.M. 4 maggio 1999 e, per le Controlled Foreign Companies - CFC, nel D.M. 21 novembre 2001).


Con la nuova norma, in particolare, si vogliono attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale, insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.


Infatti, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, è ora stabilito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti ministeriali, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (e cioè di compilazione del modulo RW di UNICO), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
Il giro di vite riguarda anche le sanzioni (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che, nel caso in oggetto sono raddoppiate.


Pertanto, il Legislatore vuole punire i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, violando gli obblighi di segnalazione nel modulo RW, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
Va, peraltro, ricordato che la dichiarazione delle attività nel modulo RW costituisce una delle tre forme di controllo cui sono sottoposti il trasferimento dei capitali da e verso l'estero. Le altre due sono infatti rappresentate:

dai vincoli al trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari;

dalla disciplina delle evidenze bancarie.
E' comunque interessante "rispolverare" le corrette modalità di utilizzo del predetto modulo RW, ora più che mai importante per evitare spiacevoli conseguenze in caso di controllo da parte degli organi competenti.
La norma che prevede l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, di indicare gli investimenti detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta o le attività estere di natura finanziaria nel modulo RW è l'art. 4, D.L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227).
In particolare, il modulo RW che va allegato alla dichiarazione UNICO, deve essere utilizzato per dichiarare i trasferimenti di denaro, titoli e certificati a e verso l'estero nonché gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria eseguiti da soggetti residenti per un importo complessivo superiore a 10.000 euro.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche:

per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri UE nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti e attività;

qualora gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti siano stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione e così via);

nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.


Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1, D.L. n. 167/1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi; detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997.


Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, esiste la presunzione di fruttuosità , nella misura pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Il modulo RW (si fa riferimento al modello UNICO 2009) si compone di tre sezioni:

la Sezione I nella quale indicare i trasferimenti, di ammontare superiore a 10.000 euro, da o verso l'estero, di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;

la Sezione II in cui vanno riportati gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2008, sempre che siano di importo superiore a 10.000 euro. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

la Sezione III, che contiene i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro, anche se al termine del periodo d'imposta non sia detenuto più nulla.
 

Il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare in quanto riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli.


Si pone, infine, l'attenzione sulle sanzioni, previste dall'art. 5, D.L. n. 167/1990, nel caso di mancata presentazione del modulo RW, sanzioni che ora si cumulano a quelle, raddoppiate, di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997. Infatti l'omessa presentazione del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati. In aggiunta è prevista la confisca di beni di corrispondente valore; tale sanzione aggiuntiva, comunque, non trova applicazione in caso di omessa dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero.

Attenzione

Il quadro RW nel modello Unico 2006

Utile contributo per la compilazione del Quadro RW

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione annuale delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali in cui devono essere indicati i dati relativi a determinate operazioni con l'estero, istituito dall'emanazione del DL 28 giugno 1990, n. 167, e modificato dal DLgs 21 novembre 1997, n. 461, la cui finalità è quella di assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l'estero e di contenere l'uso del contante.

Il modulo RW è uno dei quadri della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, società semplici (ed equiparate) ed enti non commerciali in cui devono essere indicati i dati relativi ai trasferimenti e alle consistenze dei capitali detenuti all'estero

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