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Costituzione
società in Romania per acquistare terreni e partecipare ad appalti
comunitari... al servizio delle imprese italiane : consulenza fiscale, legale, visure catastali e camerali |
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Ricordiamo a tutti gli investitori italiani che: le persone fisiche e giuridiche italiane possono acquistare solo appartamenti , capannoni , spazi commerciali ville etc Non possono acquistare terreni edificabili e agricoli. Solo una persona giuridica rumena anche se i soci sono persone fisiche italiane e lo stesso amministratore sia persona fisica italiana possano acquisire diritti reali sui terreni in Romania
La normativa locale in vigore consente di acquisire e
detenere in proprietà terreni, oltre
L’acquisto di terreni dai privati (non cittadini romeni)
attualmente si effettua attraverso le
Nel caso delle aziende che desiderano vendere i terreni nella
loro proprietà, essi non
La Direzione Fondo Fondiario (Directia Fond Funciar) del
Ministero dell’Agricoltura, delle
LEGGE NO.54 del 2 marzo 1998 che riguarda Il trasferimento legale dei terreniIl Parlamento della Romania promulga la seguente leggeArt. 1. – I terreni proprieta' privata, qualunque sia il titolare, sono e rimangono nel circuito civile e viene consentito il loro trasferimento con il rispetto delle disposizioni della presente legge.Art. 2. - (1) Per quanto riguarda i terreni situati all'interno delle citta' e quelli situati fuori citta', viene consentito il loro trasferimento tramite documenti giuridici fra persone viventi, conclusi in forma autentica.(2) In caso di trasferimento attraverso documenti giuridici fra persone viventi, la proprieta' fondiaria dell'ottenitore non puo' sorpassare una superficie maggiore a 200 ettari di terreno agricolo in equivalente arabile, per famiglia. Nel senso della presente legge, il significato della parola « famiglia » comprende i due coniugi e i figli celibi che abitano e lavorano insieme ai genitori.(3) Il non rispetto delle previsioni del capoverso (2) viene sancito con la riduzione del documento giuridico entro il limite della superficie legale.Art. 3. - (1) Ai cittadini stranieri e agli apolidi non viene consentito il diritto di ottenere il diritto di proprieta' di terreni.(2) Alle persone fisiche con cittadinanza romena e residenti all'estero viene consentito l'ottenimento in Romania, tramite documenti giuridici fra persone viventi ed eredita', di terreni di qualunque tipo.(3) Alle persone giuridiche straniere viene consentito l'ottenimento di terreni in Romania tramite documenti giuridici fra persone viventi oppure in seguito a decesso.(4) Nel caso dei terreni oggetto di investimenti di persone persone fisiche o giuridiche straniere sono e rimangono applicabili le disposizioni della legge in vigore che riguarda il regime giuridico degli investimenti stranieri.Art. 4. – Il trasferimento dei terreni agricoli situati all'interno delle localita' e' libera.Art. 5. – La vendita dei terreni agricoli situati fuori localita' viene fatto con il rispetto dei diritti di prelazione dei proprietari, dei vicini o dei affittuari.Art. 6. - (1) Il venditore registrera' l'offerta di vendita del terreno agricolo situato fuori localita' presso il Consiglio locale a cui appartiene la zone dove e' situato il terreno.(2) Nello stesso giorno, la segreteria del Consiglio locale fara' affissare l'offerta, firmata e timbrata nella sede del Municipio. L'offerta comprendera' il nome ed il cognome del venditore, la superficie e la categoria di uso, nonche' la zone dove si trova il terreno.Art. 7. – I titolari del diritto di prelazione, previsti all'art. 5, devono affermare per iscritto l'esercizio dei propri diritti, in 45 giorni dalla data dell'affisso dell'offerta di vendita, in cui verra' indicato anche il prezzo offerto; l'offerta de acquisto viene registrata presso il Municipio.Art. 8. – Nel caso in cui, durante il termine previsto all'art.7, piu' persone della categoria menzionata all'Art.5 affermano il loro diritto di prelazione, il venditore ha il diritto di scegliere uno degli offerenti.Art.9. – Se il prezzo offerto dai titolari di prelazione delle categorie previste all'art. 5 non conviene al venditore, lui puo' vendere il terreno a qualunque altra persona.Art. 10. – Se durante il termine previsto all'art. 7 nessun titolare di diritto di prelazione manifesta la volonta' di acquistare il terreno, allora il terreno viene venduto in modo libero.Art. 11. – Davanti al Notaio, la prova della pubblicita‘ prevista all'art. 6 viene effettuata con il documento rilasciato al venditore dalla segreteria dell'unita' amministrativa territoriale, dopo la spirazione del termine di 45 giorni previsto all'art. 7.Art. 12. - (1) Lo scambio di terreni fra persone fisiche o fra persone giuridiche private, oppure fra persone fisiche e persone giuridiche private viene fatto con l'accordo delle parti contrattuali, le disposizioni dell'art. 2 capoverso (2) rimangono applicabili.(2) In tutti i casi di scambio di terreni, i documenti di scambio vengono conclusi in forma autentica, sotto sanzione di nullita' assoluta.(3) I terreni agricoli, proprieta' pubblica, indiferentemente chi e' il titolare che le amministra, non sono oggetto dell'operazione di scambio.(4) Attraverso gli scambi effettuati, ogni terreno ottiene la situazione giuridica del terreno sostituito, con il rispetto dei diritti e dei carichi anteriormente e legalmente constituiti.Art. 13. – La messa in possesso dei nuovi proprietari, in seguito allo scambio effettuato come dall'Art.12 capoverso (1), viene attuata dal delegato ufficiale del cadastro agricolo e dall'ufficio di organizzazione del territorio agricolo del distretto oppure della citta' di Bucarest, nella presenza delle parti contrattuali oppure dei loro rappresentanti, parti nel contratto di scambio; tutto viene registrato nei documenti cadastrali e nel registro agricolo, dove vengono operate le modifiche intervenute.Art. 14. - (1) Il non-rispetto delle disposizioni dell'art. 2 capoverso (1) e dell'art.12 capoverso (1) e (2) attira la nulita' assoluta del contratto di acquisto-vendita oppure, dipende del caso, del contratto di scambio, e il non-rispetto delle disposizioni dell'art. 5 e 6 attira la nullita' relativa del contratto.(2) La constatazione della nullita' puo' essere introdotta dalle parti, dal procuratore, dal sindaco oppure da qualunque persona interessata.Art. 15. - (1) E' vietato qualunque tipo di trasferimento, sotto qualunque forma, dei terreni oggetto di liti, sottoposti a processi in tribunale, durante l'intero periodo di soluzione delle liti.(2) I trasferimenti effettuati con il non-rispetto delle previsioni del capoverso (1) sono nuli. La nullita' verra' constatata dal tribunale, a richiesta di qualunque persona interssata e del procuratore.(3) I servizi legali nonche' gli uffici fondiari registreranno, nei registri di pubblicita', le opposizioni di trasferimento inoltrati dalla parte interessata e, in questi casi, rifiuteranno il rilascio dei certificati di carichi necessari all'autentifica dei trasferimenti richiesti dalle persone che vogliono fare il trasferimento.Art. 16. – I trasferimenti realizzati sotto qualunque forma, in base alle previsioni della presente legge, non rende validi i titoli di proprieta' delle proprieta' trasferite, se anteriormente sono stati sottoposti alla nulita' assoluta, provenuta dal non-rispetto delle norme imperative della Legge del Fondo Fondiario nr. 18/1991*) e che sono state constatate attraverso decisioni giudiziarie definitive ed irrevocabili.Art. 17. – Il regime del trasferimento legale dei terreni che hanno destinazione forestiera viene stabilito tramite legge speciale.Art. 18. – Le disposizioni della presente legge viene completata con le previsioni della legge civile, tanto tempo quanto esse non sono contrarie alle previsioni della presente legge.Art. 19. - (1) La presente legge entra in vigoare dopo 90 giorni dalla pubblicazione nel “Monitorul Oficial” della Romania.(2) Alla data dell'entrata in vigoare della presente legge viene abrogatoil capitolul V "Il trasferimento legale dei terreni" (art. 66-73) della Legge del Fondo Fondiario nr. 18/1991, ripubblicata nel “Monitorul Oficial” della Romania, Parte I, nr. 1 del 5 Gennaio 1998.La presente legge e' stata adottata dalla Camera dei Deputati e del Senato nella riunione comune del 19 febbraio 1998, con il rispetto delle previsioni dell'art. 74 capoverso (1) e dell'art. 76, capoverso (2) della Costituzione della Romania.
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Studio Scocca |
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