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Il principio della libera circolazione dei beni , servizi , persone all'interno della UE  permette anche un impresa dell'est europa di operare sul mercato unico europeo


Il distacco di lavoratori è una modalità di esplicazione del rapporto di lavoro, consistente nel mettere temporaneamente da parte di un datore di lavoro detto distaccante, a disposizione di un altro datore, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di lavoro e più volte oggetto di analisi da parte di giurisprudenza e dottrina, ha recentemente trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003

Diverso è dal distacco di lavoratori nazionali, ossia quando un datore di lavoro nazionale distacca un lavoratore nazionale presso un datore di lavoro nazionale, il distacco c.d. comunitario. Più che di vero distacco, si tratta di un trasferimento del lavoratore comunitario, dipendente da un datore di lavoro comunitario, presso un datore di lavoro nazionale. Disciplinata dal regolamento CEE n. 1408/1971, variamente modificato, permette ai lavoratori comunitari di poter lavorare presso uno o più datori di lavoro comunitari, senza dover spezzare il rapporto contributivo in più ambiti. In tal modo il lavoratore ha la situazione contributiva estremamente semplificata.

Il distacco è possibile se vi sono alcuni elementi:

  •  temporaneità: non può superare i 12 mesi, salvo proroga per comprovate ragioni, per non più di ulteriori 12 mesi;
  •  autorizzazione del'ente previdenziale di provenienza: il paese comunitario di partenza deve attestare con apposito modulo, denominato E101 la presenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di provenienza (pagamento retribuzioni, dei contributi previdenziali, ecc.);
  •  rispetto della normativa di sicurezza del paese di distacco: la non sottoposizione alle norme di lavoro ordinarie del lavoratore in distacco comunitario, non lo esime dal rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che come tale vige in virtù del principio di territorialità, con tutti gli obblighi, diritti, facoltà previsti dalla legge italiana.

Il distacco, non comporta una somministrazione di lavoro illecita o un appalto illecito se in capo al distaccante esiste e persiste un 'interesse di natura anche non economica, tecnica o produttiva, ma anche morale o solidaristica (Cass. 17/1/2000, n. 594). Pur tuttavia, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 prevede che la distinzione tra i la somministrazione di lavoro e appalto genuino ex art. 1655 c.c., vada rintracciata in:

  •  organizzazione dei mezzi necessqri per l'appalto in capo all'appaltatore;
  •  potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori sempre in capo all'appaltatore;
  •  assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

In caso contrario il D. Lgs. n. 276/2003 punisce penalmente con l'ammenda di € 50 al giorno e per lavoratore il distacco illecito, per mero utilizzo di manodopera, ricostituendo il rapporto in capo al reale datore di lavoro (sanzione civile).

 


Lo studio fornisce consulenza per tutte le imprese comunitarie italiane romene bulgare che   secondo la normativa  vigente  che permette e rende lecito  l'esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 del trattato CE,  intendono operare in altro stato comunitario


Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi

La direttiva si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di uno Stato membro (a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l'impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco):

*     per loro conto e sotto la loro direzione, nel quadro di un contratto concluso fra l'impresa d'invio e il destinatario della prestazione di servizi;

*     in uno stabilimento o in un'impresa che appartengono al gruppo;

*     in qualità d'impresa di lavoro interinale, presso un'impresa utente.

Ai fini della direttiva, per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. La nozione di lavoratore è quella applicata nel diritto dello Stato membro sul territorio del quale è distaccato il lavoratore.

Fornisce consulenza per tutte le imprese comunitarie italiane romene bulgare che   secondo la normativa  vigente  che permette e rende lecito  l'esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 del trattato CE,  intendono operare in altro stato comunitario

 

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