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Il principio della libera circolazione dei beni , servizi , persone all'interno della UE permette anche un impresa dell'est europa di operare sul mercato unico europeo Il distacco di lavoratori è una modalità di esplicazione del rapporto di lavoro, consistente nel mettere temporaneamente da parte di un datore di lavoro detto distaccante, a disposizione di un altro datore, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di lavoro e più volte oggetto di analisi da parte di giurisprudenza e dottrina, ha recentemente trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 Diverso è dal distacco di lavoratori nazionali, ossia quando un datore di lavoro nazionale distacca un lavoratore nazionale presso un datore di lavoro nazionale, il distacco c.d. comunitario. Più che di vero distacco, si tratta di un trasferimento del lavoratore comunitario, dipendente da un datore di lavoro comunitario, presso un datore di lavoro nazionale. Disciplinata dal regolamento CEE n. 1408/1971, variamente modificato, permette ai lavoratori comunitari di poter lavorare presso uno o più datori di lavoro comunitari, senza dover spezzare il rapporto contributivo in più ambiti. In tal modo il lavoratore ha la situazione contributiva estremamente semplificata. Il distacco è possibile se vi sono alcuni elementi:
Il distacco, non comporta una somministrazione di lavoro illecita o un appalto illecito se in capo al distaccante esiste e persiste un 'interesse di natura anche non economica, tecnica o produttiva, ma anche morale o solidaristica (Cass. 17/1/2000, n. 594). Pur tuttavia, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 prevede che la distinzione tra i la somministrazione di lavoro e appalto genuino ex art. 1655 c.c., vada rintracciata in:
In caso contrario il D. Lgs. n. 276/2003 punisce penalmente con l'ammenda di € 50 al giorno e per lavoratore il distacco illecito, per mero utilizzo di manodopera, ricostituendo il rapporto in capo al reale datore di lavoro (sanzione civile).
Lo studio fornisce consulenza per tutte le imprese comunitarie italiane romene bulgare che secondo la normativa vigente che permette e rende lecito l'esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 del trattato CE, intendono operare in altro stato comunitario Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi La direttiva si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di uno Stato membro (a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l'impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco):
Ai fini della direttiva, per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. La nozione di lavoratore è quella applicata nel diritto dello Stato membro sul territorio del quale è distaccato il lavoratore. Fornisce consulenza per tutte le imprese comunitarie italiane romene bulgare che secondo la normativa vigente che permette e rende lecito l'esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 del trattato CE, intendono operare in altro stato comunitario
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Studio Scocca
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