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Costituzione società in Romania per acquistare terreni e partecipare ad appalti comunitari... al servizio delle imprese italiane : consulenza fiscale, legale, visure catastali e camerali |
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| Consulenza Fiscale |
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La tassazione in Romania è tra le più basse in Europa Imposta unica al 16 per cento su profitti delle imprese rumene ( srl residente in Romania) Imposta unica al 16 per cento su profitti delle persone fisiche rumene o italiane che hanno redditi in Romania ( srl residente in Romania) in Sostanza 1) nel caso una persona GIURIDICA ITALIANA sia socio in una SRL RUMENA se una azienda italiana apre una filiale in Romania : una filiale intesa come srl o spa rumena di cui la società italiana controlla il 100% delle quote , paga imposta sui profitti al 16 % alla Agenzia delle Entrate rumene Anche se la società italiana detiene quote di una società rumena e in questo si parla di società rumena controllata da parte di società italiana, la società rumena paga imposta sui profitti al 16 % alla Agenzia delle Entrate rumene rimane obbligo per il socio persona giuridica italiana di pagare in Romania altro 16% di ritenuta alla fonte dei dividendi prodotti dalla filiale o società controllata in Romania. nel caso che la società italiana detenga meno del 15% delle quote di una società romena la società pagherà in Italia in base alla normativa fiscale italiana. 2) nel caso una persona FISICA ITALIANA sia socio in SRL RUMENA se una persona fisica sia parte in qualità di socio di una società romena , la società romena pagherà sempre l'imposta sui profitti al 16 %, e un altro 16% sui dividendi derivanti dalla società romena In ogni caso è presente una la Convenzione fiscale tra Italia e Romania ( clicca qui) che disciplina i requisiti e la tassazione applicabile. Questa convenzione prevale sul diritto interno italiano o rumeno e impedisce la doppia applicazione di due diversi ordinamenti fiscali di una imposta in due paesi. In sostanza: se si pagano le tasse in Romania non si devono pagare le tasse in Italia In ogni caso il cittadino italiano e l'impresa italiana sarebbe obbligato a compilare il quadro RW quando i redditi quando i trasferimenti di denaro all'estero o i redditi derivanti dall'estero sono superiori a 10.000 euro
Importante!!!! Novità estate 2009 cosa cambia nel Quadro RW di UNICO?
L'art. 12, D.L. n. 78/2009 ha dato nuovo impulso al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale attuato mediante i paradisi fiscali (c.d. "Paesi black list" il cui elenco, per le persone fisiche, è riportato nel D.M. 4 maggio 1999 e, per le Controlled Foreign Companies - CFC, nel D.M. 21 novembre 2001). Con la nuova norma, in particolare, si vogliono attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale, insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. Infatti, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, è ora stabilito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti ministeriali, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (e cioè di compilazione del modulo RW di UNICO), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Il giro di vite riguarda anche le sanzioni (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che, nel caso in oggetto sono raddoppiate. Pertanto, il Legislatore vuole punire i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, violando gli obblighi di segnalazione nel modulo RW, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Va, peraltro, ricordato che la dichiarazione delle attività nel modulo RW costituisce una delle tre forme di controllo cui sono sottoposti il trasferimento dei capitali da e verso l'estero. Le altre due sono infatti rappresentate:
E' comunque interessante "rispolverare" le corrette modalità di utilizzo del predetto modulo RW, ora più che mai importante per evitare spiacevoli conseguenze in caso di controllo da parte degli organi competenti. La norma che prevede l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, di indicare gli investimenti detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta o le attività estere di natura finanziaria nel modulo RW è l'art. 4, D.L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227). In particolare, il modulo RW che va allegato alla dichiarazione UNICO, deve essere utilizzato per dichiarare i trasferimenti di denaro, titoli e certificati a e verso l'estero nonché gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria eseguiti da soggetti residenti per unimporto complessivo superiore a 10.000 euro. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche:
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1, D.L. n. 167/1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi; detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, esiste la presunzione di fruttuosità , nella misura pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta. Il modulo RW (si fa riferimento al modello UNICO 2009) si compone di tre sezioni:
Il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare in quanto riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli. Si pone, infine, l'attenzione sulle sanzioni, previste dall'art. 5, D.L. n. 167/1990, nel caso di mancata presentazione del modulo RW, sanzioni che ora si cumulano a quelle, raddoppiate, di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997. Infatti l'omessa presentazione del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati. In aggiunta è prevista la confiscadi beni di corrispondente valore; tale sanzione aggiuntiva, comunque, non trova applicazione in caso di omessa dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero. Luglio 2009
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