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Relativamente alla libera circolazione dei lavoratori:

Secondo quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro a partire dal 1° gennaio 2007 dei cittadini rumeni e bulgari, in Italia per i lavoratori provenienti da tali paesi  non trovano più applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/98), ma le norme contenute nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

Prima di giungere ad una liberalizzazione totale è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno.
Tale regime stabilisce l´apertura immediata per i seguenti settori:
- lavoro dirigenziale  e altamente qualificato
- agricolo
- turistico-alberghiero
- lavoro domestico e di assistenza alla persona
- edilizio
- metalmeccanico
- lavoro stagionale
- lavoro autonomo

 

Come già noto i Ministeri della Solidarietà e dell’Interno hanno emanato due circolari ( il 28.12.06 ed il 3.1.07 ) per dare le prime istruzioni in merito all’ingresso di Bulgari e Romeni in Italia .
In particolare per quanto concerne l’accesso al lavoro subordinato viene disciplinato quanto segue .

Nei settori di seguito riportati vi è immediata liberalizzazione:

*    Agricolo

*    Turistico ed alberghiero

*    Lavoro domestico ed assistenza alla persona

*    Edilizia

*    Metalmeccanico

*    Dirigenti ed alte qualifiche ( infermieri professionali , per esempio)

*    Lavoro stagionale

I lavoratori romeni e bulgari saranno assunti come i cittadini italiani e neocomunitari seguendo le procedure per questi previste.
Dovranno ritirare solo la carta di soggiorno presso la Questura per periodi di lavoro superiore a 3 mesi.
Per gli altri settori vi è un accesso per un anno mediante richiesta di nulla osta preventivo allo SUI( c/o UTG) .

Inoltre:

  1. le richieste di nulla osta inoltrate agli Sportelli Unici per l'immigrazione per le attività diverse da quelle relative al lavoro agricolo, turistico alberghiero, domestico, di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, "verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari".
  2. per il rilascio del nulla osta "non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche";
  3. al datore di lavoro "verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno";
  4. "il lavoratore in possesso del nulla osta" - o, meglio, per il quale è stato emesso il nulla osta - "non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali".

E’ da precisare che , in base anche a puntualizzazioni di autorevoli fonti periferiche dello stesso Ministero , che per i cittadini romeni e bulgari già presenti prima del 31.12.06 in Italia con CARTA DI SOGGIORNO ovvero regolare permesso di soggiorno che già lavoravano con regolari contratti di soggiorno , essendo stati già censiti nel mercato del lavoro italiano , ai fini dell’avviamento al lavoro in settori non immediatamente liberalizzati, come sopra indicati, non vige l’obbligo del nulla osta.
“L’assunzione dei cittadini neo-comunitari, bulgari e rumeni, già in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno è ammessa, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno, con le medesime procedure previste per i lavoratori italiani (Comunicazione antecedente al Centro per l’impiego, lettera di assunzione, iscrizione a libro matricola, ecc…)”.( DPLModena,n.d.r.)

Inps, Messaggio, 25.1.2007 n° 2309

La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neo comunitari .
Con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

 

 


 

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