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Relativamente alla libera circolazione dei lavoratori:
Secondo quanto disposto
dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della
Solidarietà Sociale
n. 2 del 28 dicembre 2006,
recante disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del
lavoro a partire dal 1° gennaio 2007 dei cittadini rumeni e bulgari, in
Italia per i lavoratori provenienti da tali paesi non trovano più
applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute del
Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/98), ma le norme contenute nel
D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea).
Prima di giungere ad una liberalizzazione totale è previsto il ricorso ad un
regime transitorio per il periodo di un anno.
Tale regime stabilisce l´apertura immediata per i seguenti settori:
- lavoro dirigenziale e altamente qualificato
- agricolo
- turistico-alberghiero
- lavoro domestico e di assistenza alla persona
- edilizio
- metalmeccanico
- lavoro stagionale
- lavoro autonomo
Come già
noto i Ministeri della Solidarietà e dell’Interno hanno emanato due
circolari ( il 28.12.06 ed il 3.1.07 ) per dare le prime istruzioni in
merito all’ingresso di Bulgari e Romeni in Italia .
In particolare per quanto concerne l’accesso al lavoro subordinato viene
disciplinato quanto segue .
Nei
settori di seguito riportati vi è immediata liberalizzazione:
Agricolo
Turistico ed alberghiero
Lavoro domestico ed assistenza alla persona
Edilizia
Metalmeccanico
Dirigenti ed alte qualifiche ( infermieri professionali , per
esempio)
Lavoro stagionale
I
lavoratori romeni e bulgari saranno assunti come i cittadini italiani e
neocomunitari seguendo le procedure per questi previste.
Dovranno ritirare solo la carta di soggiorno presso la Questura per periodi
di lavoro superiore a 3 mesi.
Per gli altri settori vi è un accesso per un anno mediante richiesta di
nulla osta preventivo allo SUI( c/o UTG) .
Inoltre:
-
le richieste di nulla
osta inoltrate agli Sportelli Unici per l'immigrazione per le attività
diverse da quelle relative al lavoro agricolo, turistico alberghiero,
domestico, di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, "verranno automaticamente
trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura
prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari".
-
per il rilascio del
nulla osta "non verrà richiesto il parere alla Questura e la
Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica
delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote
numeriche";
-
al datore di lavoro
"verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno";
-
"il lavoratore in
possesso del nulla osta"
- o, meglio, per il quale è stato emesso il nulla osta - "non deve
richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese di origine, bensì dovrà
presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura
competente, direttamente o tramite gli uffici postali".
E’ da
precisare che , in base anche a puntualizzazioni di autorevoli fonti
periferiche dello stesso Ministero , che per i cittadini romeni e bulgari
già presenti prima del 31.12.06 in Italia con CARTA DI SOGGIORNO ovvero
regolare permesso di soggiorno che già lavoravano con regolari contratti di
soggiorno , essendo stati già censiti nel mercato del lavoro italiano , ai
fini dell’avviamento al lavoro in settori non immediatamente liberalizzati,
come sopra indicati, non vige l’obbligo del nulla osta.
“L’assunzione dei cittadini neo-comunitari, bulgari
e rumeni, già in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno è
ammessa, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno, con le
medesime procedure previste per i lavoratori italiani (Comunicazione
antecedente al Centro per l’impiego, lettera di assunzione, iscrizione a
libro matricola, ecc…)”.( DPLModena,n.d.r.)
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Inps, Messaggio,
25.1.2007 n° 2309
La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha
ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la
disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai
lavoratori rumeni e
bulgari distaccati in Italia
che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neo comunitari .
Con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e
Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n.
398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo
assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un
Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in
materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di
attivazione della procedura di “distacco”(tramite la richiesta del
formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di
sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in
Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le
tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul
territorio nazionale. |
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