Nel periodo di programmazione 2007-2013 la Romania beneficerà
di circa 19,2 miliardi di Euro a valere sull’obiettivo “Convergenza” e 455
milioni di Euro ai sensi dell’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”
nell’ambito dei Fondi Strutturali Comunitari.
Il co-finanziamento nazionale rumeno (comprese le fonti private) addizionale
alle risorse dell’Unione Europea ammonta a 5,5 miliardi di Euro,
raggiungendo in questo modo un investimento complessivo per le politiche
strutturali e di coesione a circa 25,2 miliardi di Euro nei prossimi sette
anni. Le regioni beneficiarie: tutte le regioni della Romania sono
ammissibili ai contributi comunitari sull’obiettivo “Convergenza”.
Gli obiettivi strategici: il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale per
la Romania individua l’obiettivo generale dei fondi comunitari nella
riduzione del divario socio-economico tra la Romania e gli Stati Membri
dell’UE. A tale scopo il piano individua 5 priorità tematiche:
clicca qui per
scaricare la scheda partecipazione appalti comunitari Romania
- Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali: il
miglioramento delle infrastrutture primarie (strade, ferrovie, ciclo
integrato delle acque, ecc.) rappresenta un requisito indispensabile per
favorire la crescita economica e migliorare la coesione sociale;
- Sostegno alla competitività dell’economia: saranno
messi a disposizione fondi per le imprese rumene volti a facilitare
l’accesso al credito, sostenere lo sfruttamento commerciale dei
risultati della ricerca e dell'innovazione tecnologica, promuovere una
piena partecipazione all’economia della conoscenza;
- Sviluppo del capitale umano: a
fronte di livelli di disoccupazione relativamente bassi, resta basso il
tasso di partecipazione al mercato del lavoro, con alcune criticità tra
domanda e offerta del lavoro, carenza di alcune competenze e
professionalità; per questi motivi i fondi strutturali potranno
contribuire a migliorare il sistema di istruzione e formazione
professionale; promuovere la formazione lungo tutto l’arco della vita;
promuovere politiche attive per il lavoro in stretto raccordo con le
imprese ed ai lavoratori per l’adattamento ai continui mutamenti e
trasformazione del sistema economico;
- Miglioramento della Pubblica Amministrazione: una
Pubblica Amministrazione efficiente risulta essenziale per l’impiego
ottimale dei Fondi Strutturali comunitari ed il raggiungimento degli più
ampi obiettivi di modernizzazione della Romania;
- Promozione di uno sviluppo territoriale equilibrato: le
economie in rapida crescita, in assenza di interventi regolatori,
generano uno sviluppo squilibrato, allargando le divergenze all’interno
delle aree del Paese, congestioni ed altre inefficienze. Pertanto
l’obiettivo della priorità territoriale è quello di contrastare tali
effetti centrifughi e di assicurare che tutte le regioni ed i territori
della Romania possano beneficiare dell’adesione all’Unione Europea.
Programmi Operativi
Le priorità del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale per la
Romania troveranno attuazione concreta attraverso 7
Programmi Operativi:
- Tre Programmi saranno finanziati dal FESR (Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale): il PO Regionale, il PO per la crescita della
competitività economica, il PO per l’assistenza tecnica;
- Due Programmi Operativi beneficeranno del Fondo Sociale
Europeo (FSE) e saranno focalizzati sullo sviluppo delle risorse umane
ed il miglioramento delle capacità e competenze amministrative, quale
importante prerequisito per l’utilizzo efficace ed efficiente dei fondi
strutturali;
- Infine, due Programmi Operativi per l’ammodernamento e lo
sviluppo delle infrastrutture (il PO Ambiente e PO Trasporti) saranno
co-finanziati dal FESR e dal Fondo di Coesione.
Il FESR finanzierà inoltre le iniziative ai sensi dell’obiettivo
“Cooperazione territoriale europea” articolato in tre livelli di
cooperazione (transfrontaliero, transnazionale ed interregionale); in tal
senso la Romania parteciperà ai programmi transfrontalieri con l’Ungheria e
la Bulgaria, al programma di cooperazione transnazionale del Mar Nero e due
programmi di vicinato e per l’allargamento.
L'Autorità Rumena responsabile per la politica di coesione 2007-2013 è il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per il coordinamento degli
Strumenti Strutturali: http://www.mfinante.ro
Quadro normativo fonte
www.ice.it
Con il recente ingresso nell’Unione Europea, il settore degli appalti
pubblici e’
diventato di estrema importanza; il processo di adesione ha favorito infatti
una
politica di forte sviluppo degli investimenti in infrastrutture da parte del
Governo
romeno, sostenuta dai finanziamenti di istituzioni internazionali quali la
BERS e la
World Bank, e dalla stessa Unione Europea tramite i Fondi Strutturali.
E’ previsto unnotevole incremento delle opere pubbliche
nei prossimi anni, al fine di adeguare le infrastrutture agli standards
europei. Pertanto la normativa in materia, elaborata apartire dagli anni
’90, e’ stata recentemente aggiornata con nuove norme adottate dall’ANRAP–
Autorità nazionale per la Regolamentazione e il Monitoraggio degli
Appalti pubblici.
Si elencano di seguito le piu’ recenti e significative disposizioni emanate
in materia di
appalti pubblici:
Ordinanza Governativa di Urgenza Nr. 34/2006
Sancisce le norme di base e le linee guida per l’attribuzione dei contratti
d’acquisto pubblico ed i contratti di concessione relativi ai lavori
pubblici ed ai
servizi.
Ordinanza Governativa di Urgenza Nr.94/2007
Contiene alcune modifiche ed integrazioni dell’Ordinanza
Governativa di Urgenza
nr.34/2006
Oltre a tali norme, esistono altri provvedimenti legislativi minori che
regolano aspetti
piu’ specifici della normativa sugli appalti:
Legge Nr.228/2007
Legge per l’approvazione dell’Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 30/2006
relativa alla funzione di controllo delle procedure relative al processo di
attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico.
Ordine Nr.175/2007
Riguarda l’approvazione del Manuale operativo per l’attività di osservazione
e
controllo dell’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico, dei contratti
di
concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi ed il modello ed il
contenuto dei
moduli e dei documenti utilizzati.
Decisione Governativa Nr.1660/2006
Decisione per l’approvazione delle norme di applicazione dei regolamenti
relativi
all’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico con procedure di
trasmissione
elettronica, previste nella norma base Ordinanza Governativa di Urgenza nr.
34/2006.
Ordine Nr.1679/2006
Ordine contenente norme a completamento dell’Ordine del Ministro delle
Finanze
nr. 1.801/1995, con ulteriori modifiche.
Decisione Governativa Nr.942/2006
Decisione per l’approvazione delle norme di applicazione dell’Ordinanza
Governativa di Urgenza nr. 30/2006, riguardante la funzione di controllo
delle
procedure di attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico.
Decisione Governativa Nr.925/2006
Decisione riguardante l’approvazione delle norme di applicazione dei
regolamenti
relativi all’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico previsti
nell’Ordinanza
Governativa di Urgenza nr. 34/2006 e dei contratti di concessione relativi
ai lavori
pubblici ed ai servizi.
Legge Nr.337/2006
Legge per l’approvazione dell’Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 34/2006
riguardante l’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico e dei contratti
di
concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi.
Ordinanza Governativa di Urgenza Nr. 30/2006
Ordinanza riguardante la funzione di controllo delle procedure di
attribuzione dei
contratti d’acquisto pubblico.
Principali caratteristiche degli appalti pubblici
In Romania tutti gli acquisti pubblici (effettuati da Autorità centrali o
territoriali, da
istituzioni pubbliche, autonome o subordinate ad un’istituzione pubblica)
devono
essere obbligatoriamente realizzati tramite gare ed appalti.
I principali settori regolati da gare d’appalto sono: infrastrutture,
telecomunicazioni,
reti di trasporto aereo, marittime e ferroviarie, distribuzione dell’acqua
potabile e non,
energia elettrica e termica, combustibili gassosi, depurazione delle acque
di scarico,
estrazione e sfruttamento di petrolio greggio, gas naturale, carbone o altri
combustibili solidi.
Costituiscono eccezioni alla normativa sugli appalti pubblici i contratti
riguardanti
misure speciali di sicurezza, difesa nazionale ed ordine pubblico.
Ulteriori eccezioni riguardano il valore del contratto.
La recente normativa (Ordinanza
nr. 34/2006 integrata e modificata dall’ordinanza nr. 94/2007) ha stabilito
le seguenti
soglie al di sotto delle quali l’autorità’ contraente ha il diritto di
procedere alla
selezione delle offerte, senza l’obbligo di ricorrere alle procedure di
appalto:
• per l’acquisto diretto di beni lavori o servizi, se il valore stimato dei
beni e’ pari
o inferiore all’equivalente in Lei di 10.000 euro;
• per i contratti di fornitura, se il valore stimato del contratto e’ pari o
inferiore
all’equivalente in Lei di 75.000 euro IVA esclusa;
• per i contratti di servizi, se il valore stimato del contratto e’ pari o
inferiore
all’equivalente in Lei di 75.000 euro IVA esclusa;
• per i contratti di lavori, se il valore stimato del contratto e’ pari o
inferiore
all’equivalente in Lei di 500.000 euro IVA esclusa.
Resta inteso che un contratto di appalto non puo’ essere suddiviso in piu’
contratti
distinti di valore inferiore per eludere le procedure previste dalla legge.
Alle gare e agli appalti pubblici banditi in Romania possono partecipare
offerenti
nazionali ed esteri, che adempiano alle condizioni di qualifica richieste
dall’Ente
acquirente con la presentazione della documentazione richiesta.
In generale l’Autorità contraente richiede documenti comprovanti la
registrazione
come persona giuridica, in conformità con le norme romene o del Paese di
origine, la
competenza tecnico-professionale e la solidità finanziaria.
A. Misure preparatorie per la gara
L’Ente appaltante costituisce la Commissione di Gara che viene nominata con
Decisione o Ordine scritto e convocata per lo svolgimento delle procedure di
gara; la
stessa Commissione decide sulla forma della gara pubblica sul contenuto
dell’annuncio per la pubblicizzazione della gara.
B. Modalità di acquisto delle istituzioni pubbliche
Le modalità di attribuzione dei contratti di appalto pubblico sono:
a) appalto aperto – procedura in cui ogni società interessata ha il diritto
di
partecipare con un’offerta;
b) appalto ristretto – procedura in cui ogni società interessata ha il
diritto di registrare
la propria candidatura, e dopo una pre-selezione solo alcuni candidati
possono
presentare un’offerta;
c) dialogo (trattativa) competitivo – procedura in cui ogni società
interessata ha il
diritto di registrare la propria candidatura; dopo una prima selezione, si
svolge un
dialogo (trattativa) tra l’autorità’ contrattante e i candidati ammessi per
identificare
la/le soluzioni relative alle proprie necessità e successivamente viene
elaborata
l’offerta vera e propria;
d) procedura negoziata – l’autorità appaltante negozia le clausole del
contratto,compreso il prezzo, con i candidati selezionati;
e) richiesta di offerte – processo semplificato attraverso il quale
l’autorità appaltante
sollecita offerte da parte di piu’ operatori;
f) concorso di soluzioni – in certi settori, come la pianificazione del
territorio,
l’architettura e l’urbanistica, l’autorità appaltante ha il diritto di
ottenere piani
oppure progetti i quali verranno analizzati da una giuria.
Oltre alle modalità appena illustrate esistono anche delle tipologie
speciali di acquisto
pubblico:
a) accordo-quadro – per un periodo non superiore ai 4 anni, realizzato con
le
procedure di appalto aperto oppure ristretto;
b) acquisto dinamico – per un periodo massimo di 4 anni per prodotti di uso
generale, realizzato tramite procedura di appalto aperto;
c) asta elettronica – utilizzata specialmente nelle fasi finali degli
appalti aperti e
ristretti, nei negoziati oppure nelle richieste di offerte.
C. Pubblicizzazione della gara
L’annuncio per la pubblicizzazione della gara pubblica aperta, con o senza
preselezione, e’ regolato dalla Decisone Governativa N.63/1994 e
all’Ordinanza
Governativa di Urgenza N.60/2001, che prevede l’obbligo per l’Autorità
appaltante di
pubblicizzare l’offerta di acquisto nel Monitor Oficial (locale G.U.) Parte
VI-Acquisti
pubblici. L’annuncio dell’offerta deve contenere almeno tutti gli acquisti
pubblici da
attribuire nei rispettivi esercizi di bilancio, con valore superiore ai
750.000 Euro (per i
contratti con valori inferiori ai 750.000 Euro, la pubblicizzazione e’
facoltativa).
Per la procedura di gara pubblica ristretta, gli inviti di
partecipazione si trasmettono
agli offerenti sempre secondo la Decisione Governativa N.63/1994 e OGU
N.60/2001.
D. Le parti
Le autorità pubbliche, definite dalla Legge “autorità contraenti” sono:
- ogni istituzione o autorità pubblica
- ogni entità che svolga attività non commerciali o non industriali di
pubblico
interesse, che abbia le seguenti caratteristiche:
1) sia finanziata da un’autorità istituzione o organismo pubblico;
2) sia subordinata/controllata da un’autorità istituzione o organismo
pubblico;
3) sia il frutto di un accordo di collaborazione tra le entità di cui sopra;
4) ogni azienda pubblica ( intesa come entità che esercita attività
economiche
sotto il controllo diretto o indiretto di enti o autorità pubbliche) che
svolga
attività rilevanti in un settore di pubblica utilità – acqua, energia,
trasporti e
telecomunicazioni;
5) qualunque soggetto che svolga attività rilevanti in un settore di
pubblica utilità
e sia beneficiario di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di
tali attività.
I concorrenti, se non possono partecipare alla gara per motivazioni legate
alla
dimensione o alla capacità finanziaria dell’azienda, hanno la possibilità di
associarsi
per presentare un’offerta comune senza l’obbligo di costituire una nuova
associazione in forma legale.
Non possono partecipare a gare di appalto pubblico i soggetti che negli
ultimi 5 anni
siano stato condannati per attività relative alla criminalità organizzata,
corruzione,
truffa e/o riciclaggio del denaro.
Un concorrente puo’ inoltre essere eliminato dalla gara nei seguenti casi:
a) situazione di bancarotta o avviamento di una procedura di liquidazione;
b) avvio di procedure legali tendenti a quanto specificato al punto a);
c) grossi debiti verso lo stato romeno oppure presso lo Stato in cui risiede
legalmente;
d) condanna negli ultimi 3 anni per attività professionali;
e) se ha fornito informazioni false oppure si rifiuti di fornire
all’autorità contrattante
tutte le informazioni relative ai punti a)-d).
Il concorrente e’ obbligato a fornire all’autorità contraente tutte le
informazioni relative
alla sua qualifica (informazioni sulla dotazione tecnica necessaria
all’adempimento
degli impegni, documenti relativi alla sua capacità finanziaria, ecc.).
L’autorità
contraente ha il diritto di richiedere documenti di garanzia come lettere di
credito
bancarie, assicurazioni per il rischio professionale, ecc., coperti da
riservatezza se il
candidato lo ritiene necessario.
L’autorità contrattante deve stabilire e comunicare la documentazione
necessaria ai
candidati per l’iscrizione alla gara. La documentazione deve contenere
almeno
informazioni generali sull’autorità, i requisiti minimi per la qualifica,
istruzioni relative
alla scadenza e le formalità amministrative a cui il
candidato deve adempiere,
istruzioni per la preparazione e la presentazione dell’offerta finanziaria e
tecnica,
informazioni complete e dettagliate relative ai criteri usati per
l’aggiudicazione del
contratto, altre informazioni relative ai documenti specifici e alle
procedure di ricorso.
E. Documentazione richiesta
Oltre alla descrizione dei beni e servizi richiesti, viene in genere
richiesta la seguente
documentazione:
• Documenti di qualifica dei contraenti: esistenza di personale
specializzato,
attrezzature o altri mezzi fisici per adempiere agli impegni; attestazione
della
capacità dei concorrenti, visure camerali, ecc.;
• Quaderno degli incarichi, elaborato dall’ente appaltante, che indica:
oggetto
della gara, quantità, natura dei beni da acquisire, condizioni tecniche
minime,
standard nazionali/europei/internazionali utilizzati, tipo di materiali,
tipo di
campionatura per verifiche, termini di consegna, condizioni di consegna,
modalità di pagamento; sanzioni per mancati adempimenti, quantum e natura
delle garanzie da parte dei concorrenti;
• Altri documenti specifici per la pre-selezione (nel caso di gara aperta
con
preselezione);
• Documenti attestanti le garanzie sulle offerte presentate.
I concorrenti, una volta esaminati i documenti sulla gara, possono chiedere
chiarimenti all’entità appaltante che puo’ apportare modifiche ai documenti
di gara, in
base alle richieste pervenute o di propria iniziativa. Tali modifiche devono
essere
comunicate a tutti i candidati prima della gara.
L’offerta, unitamente alla corrispondenza e ai documenti di gara, deve
essere redatta
esclusivamente in lingua romena.
Per tutti i beni e servizi, i prezzi indicati nelle offerte devono essere
quotati in moneta
romena (LEU). Per i beni e servizi di importazione i prezzi possono essere
indicati in
valuta straniera e trasformati in Lei al cambio del giorno di invio
dell’offerta.
Per i beni immobiliari l’offerta deve contenere i documenti attestanti la
proprietà e
l’assenza di ipoteche o altri obblighi.
Le offerte devono essere presentate presso la sede dell’Ente acquirente,
secondo le
istruzioni inserite nei documenti di gara, in almeno 2 copie. Va indicato
sulle rispettive
buste ”offerta originale” e ”offerta in copia”, ed entrambe le buste devono
essere
presentate in un’unica busta ‘’interna’’, sulla quale deve essere indicata
la ragione
sociale e l’indirizzo del candidato.
Nessuna offerta e’ presa in considerazione in assenza della garanzia di
partecipazione alla stessa; in caso di aggiudicazione, la garanzia viene
ritirata solo
dopo la firma del contratto e soltanto dopo presentazione di altra garanzia
per la
buona esecuzione del contratto stesso.
F. Apertura delle offerte e termini di aggiudicazione
Alla scadenza del termine di presentazione, si aprono le offerte pervenute e
si
annuncia la ragione sociale dei concorrenti, i prezzi, le modifiche, gli
eventuali ritiri
sopravvenuti.
Si redige il verbale di svolgimento della gara e si procede
all’aggiudicazione
provvisoria; si verificano, quindi, i documenti, le garanzie e la validità
formale dei
documenti presentati.
Nel caso di offerte identiche (prezzi e condizioni uguali), si procede nella
stessa
riunione ad una nuova gara tra i concorrenti ad uguali condizioni.
Il vincitore viene dichiarato tale attraverso una ”Decisione di
Aggiudicazione” firmata
da tutti i membri della Commissione di Gara.
L’Ente acquirente consegna al vincitore il modulo del contratto che deve
essere
firmato entro un determinato intervallo di tempo (in genere 30 giorni) e
riconsegnato
all’ente appaltante.
Insieme al contratto, il vincitore deve trasmettere anche la garanzia per la
consegna
e/o la buona esecuzione alle condizioni stabilite nei documenti di gara.
Tale garanzia
viene restituita 10 giorni dopo l’adempimento integrale degli obblighi
contrattuali da
parte del fornitore.
L’autorità appaltante ha il dovere di stipulare il contratto di acquisto
pubblico con il
candidato il quale abbia presentato l’offerta migliore, in conformità con i
criteri stabiliti
nei documenti di gara. La formalizzazione del contratto deve avvenire non
prima dei
termini prestabiliti dalla legge, in particolare:
• 15 giorni se il valore del contratto supera la somma di 70.000 Euro
(equivalente in moneta locale) per servizi o forniture, oppure 250.000 Euro
(equivalente in moneta locale) per lavori;
• 7 giorni se il valore del contratto e’ inferiore alla somma di 70.000 Euro
(equivalente in moneta locale) per servizi o forniture, oppure 250.000 Euro
(equivalente in moneta locale) per lavori.
I contratti conclusi prima dei termini suddetti sono da considerare nulli.
Tali regole sono valide per tutti gli appalti pubblici, con finanziamenti
provenienti,
parzialmente o totalmente, dal bilancio dello stato, dai bilanci locali, da
Fondi speciali
costituiti per legge, da crediti esteri garantiti o contratti direttamente
dallo Stato
romeno nonché da fonti proprie degli enti autonomi o delle istituzioni
pubbliche, o da
crediti bancari ottenuti dagli stessi.
G. Casi di annullamento della gara di appalto
L’annullamento della gara puo’ avvenire se:
a) non e’ stato registrato un numero ammissibile di candidati, cioè il
numero degli
operatori e’ inferiore al minimo previsto;
b) sono state consegnate solo offerte inaccettabili e/o non conformi;
c) non e’ stata consegnata nessuna offerta oppure sono state consegnate
offerte
incomparabili, data la grande diversità di soluzioni tecniche e/o
finanziarie;
d) si siano verificate delle situazioni che modificano il quadro legale,
influenzando
la procedura di assegnazione o rendendo impossibile la stipula del
contratto.
L’autorità contrattante ha l’obbligo di comunicare ai candidati in un
massimo di 3
giorni la decisione di annullare la gara, specificandone i motivi.
H. Un caso particolare: l’istituto giuridico dell’avvalimento
Un breve cenno merita la portata applicativa dell’istituto dell’avvalimento
nel diritto
rumeno, in considerazione delle necessità di soddisfare i requisiti
richiesti di norma
nei bandi relativi a procedure ad evidenza pubblica, soprattutto in termini
di
esperienze specifiche (cd. “storicità”) e presupposti economici, requisiti
difficilmente
rinvenibili in capo ad una newco.
L’ordinanza governativa d’urgenza n. 34/2006, che riproduce la direttiva
18/2004/CE,
disciplina , all’art. 190, l’istituto dell’avvalimento, riproducendo nel
sistema normativo
interno gli art. 47 e 47 della direttiva comunitaria 18/2004/CE.
La norma comunitaria prevede espressamente che “Un operatore economico puo’,
se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di
altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. In tal
caso, deve dimostrare all’amministrazione, che potrà disporre dei mezzi
necessari,
ad esempio mediante la presentazione dell’impegno in tal senso dei soggetti
terzi”.
Ebbene, l’avvalimento puo’ dunque essere definito come la facoltà per un
impresa di
qualificarsi alle gare pubbliche medianti requisiti tecnico-organizzativi ed
economici
altrui, senza i quali le sarebbe preclusa la partecipazione.
Sulla base della norma di diritto rumeno predetta (art. 190 dell’ordinanza
34/2006), il
concorrente che partecipa ad una gara, denominato “avvalente”, puo’ offrire
a
dimostrazione dei requisiti tecnici e professionali, previsti per concorrere
alla gara, la
capacità di un terzo, denominato “avvalso”, il quale pero’ non assume il
ruolo di
concorrente ne’ successivamente di appaltatore.
Il terzo si vincola nei confronti dell’avvalante e la stazione appaltante
puo’ e deve
accettare che il medesimo possegga la capacità dichiarata e che, in fase
esecutiva,
effettivamente l’avvalante potra’ avere la disponibilità dei mezzi
dell’avvalso.
L’art. 190 dell’ordinanza 34/2006, pero’ non chiarisce e specifica quale sia
lo
strumento giuridico attraverso il quale realizzare l’avvalimento.
Consideriamo, in tal proposito, due orientamenti
interpretativi opposti.
Un primo orientamento esclude che la sola situazione di controllo,
ravvisabile fra la
capogruppo e le sue controllate possa provare specificamente l’effettiva
disponibilità
delle capacità tecniche altrui, non fosse altro che per l’evidente autonomia
contrattuale di cui godono le società controllate.
In base a tale orientamento, qualora un concorrente al fine di essere
ammesso a
partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, faccia riferimento alla
capacità,
di altri soggetti ed imprese, cui e’ legato da vincoli diretti o indiretti e
di qualunque
natura giuridica siano, avra’ l’onere di dimostrare di poter effettivamente
disporre dei
mezzi di tali soggetti o imprese che non gli appartengono in proprio ma che
sono
necessari all’esecuzione dell’appalto.
Il concorrente una volta dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti
dal bando, in
capo all’impresa terza, dovrà, anche produrre un atto debitamente
sottoscritto dal
legale rappresentante di quest’ultima con il quale incondizionatamente ed
irrevocabilmente, per tutta la durata dell’appalto in questione, il soggetto
terzo si
obbliga a mettere a disposizione del concorrente tutti i requisiti, i mezzi
tecnici, ed il
personale oggetto della dichiarazione d’impegno.
La prova del reale possesso dei
mezzi per eseguire l’opera o il servizio puo’ ritenersi pienamente raggiunta
solo nel
caso in cui, oltre al rapporto di controllo societario, si aggiungano anche
impegni
vincolanti, in cui la società terza s’impegna a mettere a disposizione
dell’impresa
consociata candidata alla gara, i mezzi necessari all’esecuzione
dell’appalto.
Secondo un opposto orientamento, invece, tale prova non occorre in caso di
holding.
Tale indirizzo ritiene che il rapporto di direzione e coordinamento che si
viene a
creare in caso di partecipazione totalitaria, o anche solo, maggioritaria,
al capitale
sociale, possa essere considerato un elemento sufficiente per poter
usufruire
dell’avvalimento, senza la necessità di alcun ulteriore elemento.
Di guisa chel’impegno scritto, in tal caso, non sarebbe
necessario. Inoltre, la prova di poter
effettivamente disporre dei mezzi di altri soggetti e’ atipica, non limitata
quindi a
particolari mezzi, e puo’ essere data mediante qualsiasi strumento
attestante
l’esistenza di rapporti giuridici idonei a provare l’effettiva disponibilità
di tali capacità
in capo ai partecipanti alla gara.
Trattandosi, comunque, di un istituto di recente codificazione
nell’ordinamento
rumeno, e con l’intento di evitare ulteriori richieste di integrazione e/o
chiarimenti , e’
consigliabile presentare una dichiarazione da parte dell’avvalso che attesti
le
seguenti condizioni:
- la società e’ partecipata dalla società che metterà a sua
disposizione i mezzi tecnici e professionali richiesti per la
partecipazione alla gara
- la società avvalsa si impegna a mettere a disposizione, per
tutta la durata del contratto di appalto, i mezzi tecnici e
professionali richiesti al fine di poter concorrere alla gara.
In conclusioni, laddove, dunque, si intenda operare in Romania nel settore
degli
appalti pubblici e da subito prendere parte a procedure ad evidenza
pubblica, si
suggerisce all’atto della costituzione della società, di
far partecipare la società
rumena dalla società italiana della quale si intende utilizzare i requisiti
suddetti.
Risulta altresì evidente che tale impostazione generale potrebbe subire
variazioni e
limitazioni in considerazione della singola procedura ad evidenza pubblica,
la quale
potrebbe fondarsi su un bando che richieda, ad esempio, la specifica
storicità della
persona giuridica di diritto rumeno neo - costituita.
I. Partenariato Pubblico – Privato in Romania
Il termine “partenariato pubblico – privato non e’ definito a livello
comunitario. In
generale, il termine riferisce a forme di cooperazione tra le autorità
pubbliche ed il
mondo degli affari che intendono a garantire il finanziamento, la
costruzione,
ristrutturazione o manutenzione di gestione di una infrastruttura o la
fornitura di un
servizio.
Come sottolineato nel libro verde sul partenariato pubblico-privato e sulla
legge
comunitaria dei contratti pubblici e delle concessioni (30 aprile 2004), i
seguenti
elementi caratterizzano normalmente i PPP:
- la relativa lunga durata del rapporto;
- il metodo di finanziamento del progetto;
- il ruolo importante dell’operatore economico;
- la distribuzione dei rischi tra il partner pubblico ed il partnerprivato
Durante l’ultimo decennio, il fenomeno di PPP si e’ sviluppato in molti
settori che
rientrano nel campo di applicazione del settore pubblico. Diversi fattori
spiegano il
ricorso aumentato ai PPP:
- le costrizioni del budget per gli Stati membri e la conseguente
necessità di finanziamenti privati
- il desiderio di beneficiare del know-how e metodi di lavoro del
settore privato
- il cambiamento del ruolo dello stato nell’ economia, da un ruolo
di operatore diretto ad uno di organizzatore e controllore
Ad oggi, la legge comunitaria non prevede eventuali norme speciali
riguardanti il
fenomeno dei PPP.
Tuttavia, come spiegato in precedenza, qualsiasi atto con il quale un’entità
pubblica
affida la prestazione di un attività economica ad un terzo deve essere
esaminato alla
luce delle norme e dei principi derivanti dal Trattato, in particolare per
quanto
riguarda i principi di liberta’ di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi (articoli
43 e 49 del trattato CE), che comprendono in particolare i principi di
trasparenza,
parita’ di trattamento, di proporzionalità e di reciproco riconoscimento.
Tutti i PPP fondati si qualificano nella misura in cui rientrino nell’ambito
de trattato CE
come contratti pubblici o concessioni:
- nel primo caso (cioè contratti pubblici) verra’ applicata la
legislazione rilevante in materia di acquisti della pubblica
amministrazione
- in quest’ ultimo caso (cioè concessioni), i principi del
Trattato si
applicano.
Il libro verde su citato opera una distinzione tra:
- PPP di natura puramente contrattuale, in cui il partenariato tra
il settore pubblico e quello privato e’ basato esclusivamente su
rapporti contrattuali; e
- PPP di natura istituzionale, con la cooperazione tra il settore
pubblico e quello privato all’interno di un ente distinto.
In caso di PPP puramente contrattuali l’atto di concessione del partnet
privato puo’
risultare sia in un contratto pubblico o in una concessione.
Per quanto concerne i PPP istituzionalizzati (IPPP), rappresentiamo che
questi
implicano la fondazione di un ente detenuta congiuntamente dal partner
pubblico e
dal partner privato. L’entità comune ha quindi il compito di assicurare la
fornitura di
un’opera o di un servizio a beneficio del pubblico.
Negli Stati membri, le autorità pubbliche hanno a volte fatto ricorso a tali
strutture, in
particolare per gestire i servizi pubblici a livello locale (ad esempio per
la gestione
della raccolta dei rifiuti).
Un IPPP puo’ essere messo in atto sia mediante la fondazione di un’entità
detenuta
congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, o dal settore
privato
assumendo il controllo di un impresa pubblica esistente.
In Romania, l’Ordinanza 16/2002, che regolamentava il partenariato
pubblico-privato
e’ stata abrogata dall’ordinanza d’urgenza n. 34/2006 sugli appalti pubblici
di lavori
servizi e forniture.
In questo momento non esiste una specifica normativa che regoli l’istituto
del
partenariato pubblico-privato, le previsioni dell’ordinanza d’urgenza n.
34/2006, nella
quale e’ possibile rinvenire sia i principi che gli strumenti giuridici
attraverso i quali
realizzare le forme di partenariato pubblico – privato, sono completate
dalla
normativa comunitaria di riferimento (Libro verde 30 aprile 2004 Commissione
Europea, direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
Direttiva
18/2004/CEE, i principi del Trattato: gli articoli 43 e 49 principi di
liberta’ di
stabilimento e di libera prestazione di servizi).
Ad oggi, in Romania possono evidenziarsi alcuni casi concreti di
partenariato
pubblico – privato:
- Progetto Veolia/Apa-Nova, per la privatizzazione della
distribuzione dell’acqua in Bucarest
- Mures – deposito ecologico regionale, partenariato tra le
autorità locale ed una società italiana operativa nel settore dei
rifiuti
- Prahova, progetto PPP per l’informatizzazione integrata del
Comune in collaborazione con la società Asesoft
III. Informazioni sulla pubblicizzazione delle gare di
appalto
La pubblicazione della gara viene effettuata presso il SEAP (Sistema
Elettronico di
Appalto Pubblico) il quale e’ obbligato a trasmettere le informazioni sulla
gara, in
formato elettronico, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
Le informazioni sui bandi di gara e gli inviti a partecipare consultabili
sul sito del
SEAP:
www.e-licitatie.ro
Un altro sito internet contenente utili informazioni sui bandi di gara e’:
www.anrmap.ro
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